La Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 ed entrata in vigore nel 2015 regola l’uso della Fatturazione elettronica con le PA; come diretta conseguenza di tale disposizione, dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, diventa obbligatoria anche nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Oltre all’evidente vantaggio di eliminare tre delle principali tipologie di evasione fiscale (evasione Iva fraudolenta per false fatture; evasione su fatture non false ma non registrate da una delle due parti; evasione su fatture vere ma registrate per un importo inferiore al reale importo di transazione), la nuova normativa aspira a garantire maggiore praticita’ alle imprese ed ai Professionisti con una riduzione ed una ottimizzazione dei costi e con la riduzione dei tempi medi di pagamento, oltre ad un evidente impatto “ecologico”, azzerando o comunque minimizzando l’uso della carta.

 

La fattura elettronica, in quanto tale deve essere trasmessa elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che svolge una funzione di controllore oltre che di “postino”. Controlla infatti la reale esistenza  sia della partita Iva del fornitore sia della partita Iva / Codice Fiscale del cliente; verifica inoltre la corretta compilazione della fattura e che essa contenga i dati obbligatori ai fini fiscali oltre all’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata. Il Sistema di Interscambio consegna cosi’ la fattura al destinatario e informa su data e ora di consegna del documento colui che lo ha trasmesso tramite una “ricevuta”.

 

L’unico formato previsto, riconosciuto fiscalmente e giuridicamente, è quello XML; l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente ed il documento come non emesso. I maggiori interrogativi riguardo le sanzioni previste, sono quelli legati all’emissione tardiva della fattura elettronica: per i primi 6 mesi del 2019 le sanzioni verranno sospese o ridotte, mentre a partire dal 1° luglio 2019 le stesse tornano ad essere applicate secondo i meccanismi previsti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n.417/97.

 

E’ notizia di questi giorni che non verra’ concessa nessuna proroga, come invece si pensava, visto anche l’intervento del Garante della Privacy il quale ha sollevato obiezioni sulle caratteristiche del Sistema di Interscambio che non risulterebbe del tutto compatibile con il nuovo Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Dal 1° gennaio 2019 quindi entrera’ in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, come confermato in questi giorni dal ministro Tria. Lo stesso Garante sta infatti collaborando con l’Agenzia delle Entrate per uniformare lo SdI al GDPR.

 

A questo punto non rimane che adeguarsi, salvo modifiche dell’ultimo minuto.